Concorso morale e vizio di motivazione. Spunti valutativi dalla nota sentenza di legittimità “Mannino”
La circostanza che il contributo causale del concorrente morale possa manifestarsi attraverso forme differenziate e atipiche della condotta criminosa (istigazione o determinazione all’esecuzione del delitto, agevolazione alla sua preparazione o consumazione, rafforzamento del proposito criminoso di altro concorrente, mera adesione o autorizzazione o approvazione per rimuovere ogni ostacolo alla realizzazione di esso) non esime il giudice di merito dall’obbligo di motivare sulla prova dell’esistenza di una reale partecipazione nella fase ideativa o preparatoria del reato e di precisare sotto quale forma essa si sia manifestata, in rapporto di causalità efficiente con le attività poste in essere dagli altri concorrenti, non potendosi confondere l’atipicità della condotta criminosa concorsuale, pure prevista dall’art. 110 c.p., con l’indifferenza probatoria circa le forme concrete del suo manifestarsi nella realtà.( Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 07-02-2012) 23-03-2012, n. 11442)
Le linee dei paradigmi valutativi della prova indiziaria sono state ribadite dalle Sezioni Unite, nella nota sentenza Mannino ,secondo cui “ il metodo di lettura unitaria e complessiva dell’intero compendio probatorio, non si esaurisce in una mera sommatoria degli indizi e non puo’ percio’ prescindere dalla operazione propedeutica, che consiste nel valutare ogni prova indiziaria singolarmente , ciascuna nella propria valenza qualitativa e nel grado di precisione e gravità , per poi valorizzarla ,ove ne ricorrano i presupposti, in una prospettiva globale ed unitaria tendente a porne in luce i collegamenti e la confluenza in un medesimo contesto dimostrativo .