Lavori di pubblica utilità. Omessa indicazione dell’ente e ammissibilità della richiesta
Il motivo di doglianza del difensore nell’atto di appello era riferito alla mancata applicazione della sostituzione della pena detentiva con quella dei lavori di pubblica utilità , negata sul presupposto che la Comunità Omissis non risultasse convenzionata e con l’incongruità ed inadeguatezza di una pena diversa rispetto a quella inflitta a ragione dei precedenti del ricorrente. Su questo secondo aspetto il difensore rappresentava in fieri un vizio di motivazione e l’illogicità della decisione sulla circostanza che comunque il Giudicante di sua sponte aveva sostituito la pena inflitta con quella pecuniaria ex art 53 L 689/81 sostenendo la difesa che i presupposti giuridici fossero sostanzialmente identici . La Corte di Appello di Milano , investita della questione, confermava la sentenza limitandosi a sostenere che il giudice di prime cure ha reputato che la richiesta sostituzione con quella del lavoro di pubblica utilità non avesse nel caso di specie una funzione rieducativa e “che sarebbe incongrua ed inadeguata una pena di specie diversa da quella ordinaria” .
La Corte di Cassazione ha avuto modo di affrontare compiutamente il caso in esame, ovvero se in primo luogo come sostenuto dal Giudice di Prime cure se occorresse un ente convenzionato .
Sul punto recentemente la Suprema Corte ha stabilito che nel processo per guida in stato di ebbrezza il giudice deve concedere un breve rinvio dell’udienza per permettere che l’imputato riunisca le dichiarazioni di disponibilità dell’ente prescelto. Inoltre, la valutazione in ordine alla sostituzione della pena principale con i lavori di pubblica utilità è vincolata alla sola circostanza che non risulti l’opposizione del trasgressore. Lo ha sancito la Corte di cassazione che, con la sentenza 27591 del 25 giugno 2014, ha accolto un punto contro il giudizio di colpevolezza della Corte d’appello di Brescia
In particolare nella fattispecie in esame la difesa aveva effettuato la richiesta di lavoro di pubblica utilità senza che fosse stata approvata la convenzione con l’ente e senza che fosse stato formulato un preciso programma di svolgimento del lavoro socialmente utile, ritenendo così, il Giudice di secondo grado, che non ricorressero nel precedente grado di giudizio le condizioni per la sostituzione della pena principale con il lavoro di pubblica utilità.
La quarta sezione penale ha ritenuto invece che è stata respinta illegittimamente la richiesta di sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità visto che la norma non richiede affatto che l’imputato sia già in possesso delle dichiarazioni di disponibilità dell’ente del programma di svolgimento dei lavori ancora prima di vedere accolta la propria richiesta.