Il dolo nell’associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. Interesse personale e interesse associativo
Quanto all’elemento psicologico del reato, il dolo del delitto di associazione a delinquere è dato dalla coscienza e volontà di partecipare attivamente alla realizzazione dell’accordo e quindi del programma delinquenziale in modo stabile e permanente. Quando la condotta si esaurisca nella partecipazione ad un solo episodio criminoso, ( nel caso di specie 2 ) non è esclusa la responsabilità per il reato associativo, ma la prova della volontà di partecipare alla associazione deve essere particolarmente puntuale e rigorosa (Cass., sez. VI, 23.1-19.6.1997, n. 5970, Ramirez, rv. 208306). (Nell’affermare tale principio, la Corte ha escluso che l’esistenza dell’associazione possa essere desunta automaticamente da una serie di operazioni, sebbene frequenti, di compravendita delle sostanze stupefacenti concluse tra le stesse persone, richiedendosi, da parte degli acquirenti, la consapevolezza di operare in qualità di aderenti all’organizzazione criminale e nell’interesse della stessa, anche se il perseguimento di quest’ultimo non è incompatibile con l’interesse personale di rifornirsi della droga).
Cass. pen. Sez. VI, 18/03/2003, n. 17348