E’ possibile abbandonare l’abitazione coniugale dopo pochi mesi dal matrimonio. Non costituisce addebito di colpa
Abbandonare la casa coniugale a pochi mesi dal matrimonio, interrompendo una lunga convivenza prematrimoniale, non può essere causa di addebito della separazione.
Interessante sentenza del Tribunale di Milano che, con la sentenza n. 3064/2013, ha dichiarato la separazione di una coppia, lui italiano e lei straniera, rifiutando, però, la domanda di addebito della separazione alla donna che aveva lasciato la casa dopo qualche mese dalla celebrazione delle nozze, avvenuta dopo dieci anni di convivenza.Ad avviso dei giudici, ai fini della pronuncia di separazione personale con addebito, l’abbandono della casa coniugale assume rilievo nella misura in cui ha una sua specifica incidenza causale sulla interruzione della convivenza tra i coniugi.Mentre la separazione andava pronunciata anche sulla base del totale disinteresse della donna alle sorti del giudizio, la sua mancata partecipazione al tentativo di conciliazione.
È sufficiente un’elevata conflittualità tra i coniugi per non far scattare l’addebito della separazione, anche se uno dei coniugi ha una relazione extraconiugale . Lo ha sancito ancora la Cassazione che, con la sentenza 21660 del 4 dicembre 2012 prima sezione civile, non ha riscontrato nei comportamenti della moglie elementi contrari ai doveri del matrimonio tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza. Mentre era palese una crisi coniugale in atto da tempo, data da «un’elevata conflittualità tra le parti».
Il principio di diritto è il seguente “non può essere attribuita la responsabilità per la crisi coniugale, anche nella fase del matrimonio caratterizzata da una forte conflittualità al semplice tradimento intervenuto quando la coppia era in profonda crisi e prossima alla separazione . Il fallimento dell’unione è certamente da attribuirsi esclusivamente alla accesa conflittualità ed il tradimento è una delle tante dinamiche che si sono innestate ma non costituisce la causa primaria del fallimento matrimoniale e dunque vi è mancanza di un profondo nesso causale tale da originare la separazione con addebito .