Assegno di mantenimento a casalinga inabile al lavoro.
Gli ermellini hanno affrontato una vexata questio .La prima sezione civile infatti ha respinto il ricorso di un uomo che doveva versare un mantenimento di 700 euro al mese in favore della moglie, 55enne, senza titolo di studio e con problemi di depressione. Insomma, la donna era inidonea al lavoro ed impossibilitata a entrare nel mondo lavorativo per età e capacità lavorativa.
In particolare (sentenza n. 4758 del 26 febbraio 2010), condividendo la decisione della Corte d’Appello di Catania (che aveva aumentato la misura dell’assegno da 500 a 700 euro al mese), la Suprema corte ha stabilito che “la secondo la pronuncia impugnata la donna non è in condizioni di svolgere attività lavorativa per ragioni di età (55 anni), per mancanza di titolo di studio, per non avere mai svolto attività in passato, e pure per le sue condizioni di salute (obesità e depressione)”.
“La Corte d’Appello – spiega ancora il giudice di legittimità – è ben consapevole che i beni pervenuti in successione producono un incremento patrimoniale non riferibile a uno sviluppo naturale e prevedibile della situazione reddituale del coniuge onerato, e vi fa riferimento soltanto quale ulteriore riprova di una maggiore agiatezza del marito, a conferma dello squilibrio tra le posizioni economiche della parti”.