Separazione consensuale. Modifiche solo per fatti nuovi sopravvenuti al giudicato ex art 710 cpc
In caso di separazione personale fra i coniugi, le condizioni della separazione giudiziale, ai sensi dell’art. 156 c.c., comma 7,possono essere modificate “qualora sopravvengano giustificatimotivi”, attraverso il ricorso alla procedura camerale prevista dagli artt. 710 e 711 c.p.c.. Questa disciplina e’ applicabile analogicamente anche alla separazione consensuale.Va pertanto ribadito l’insegnamento di Cass. 5.3.2001, n. 3149,secondo la quale la citata normativa va interpretata nel senso che la sentenza di separazione da luogo a un giudicato “rebus sic stantibus”, non modificabile in relazione ai fatti che avrebbero potuto essere dedotti nel relativo giudizio; cosi’ come gli accordi negoziali sottoscritti in sede di separazione consensuale omologata non sono modificabili in relazione a fatti dei quali le parti avrebbero dovuto tenere conto al momento della conclusione degli accordi di separazione. La sentenza e l’atto di separazione consensuale omologata sono invece modificabili in relazione alla sopravvenienza di fatti nuovi, che abbiano alterato la situazione preesistente, mutando i presupposti in base ai quali il giudice o leparti avevano stabilito le condizioni della separazione. Oggettodella procedura camerale, pertanto, e’ l’accertamento della esistenza dei “giustificati motivi” che autorizzano la modificazione dellecondizioni della separazione, intesi quali fatti nuovi sopravvenuti,modificativi della situazione in relazione alla quale la sentenza erastata emessa o gli accordi erano stati stipulati. Del tutto estraneia tale oggetto sono i vizi della sentenza di separazione, odell’accordo posto a base della separazione consensuale, cosi’ come l’intento simulatorio delle parti, sottostante a tale accordo.Infatti la procedura camerale in questione e’ prevista dal combinato disposto degli artt. 156 c.c., comma 7 e art. 710 c.p.c., in relazione alla separazione giudiziale, riguardo alla quale e’adottabile solo ove la sentenza di separazione sia passata ingiudicato, cosicche’ i “giustificati motivi” previsti dall’art. 156 c.c., non possono attenere a vizi della sentenza, ovvero ad intese simulatorie ad essa sottostanti.Ne deriva che, applicandosi l’art. 156 c.c., comma 7, in via analogica alla separazione consensuale, i “giustificati motivi” non possono attenere a vizi dell’accordo di separazione, o alla suasimulazione, costituendo presupposto giuridico del ricorso in via analogica a detta procedura camerale proprio l’allegazione dell’esistenza di una valida separazione consensuale omologata, equiparabile alla separazione giudiziale pronunciata con sentenza passata in giudicato, restando quindi l’allegazione degli eventuali vizi dell’accordo di separazione, ovvero della sua simulazione, rimessi al giudizio ordinario, secondo le regole generali