Nessun assegno di mantenimento al figlio trentenne che si licenzia
Per la Suprema corte va revocato l’assegno di mantenimento posto a carico del padre separato per il figlio trentenne che aveva dato le dimissioni ingiustificate dal posto di lavoro . Ed infatti l’assegno è ingiustificato a fronte dell’’età del suo inserimento nel mondo del lavoro e della sua potenziale autosufficienza. Lo ha sancito la Corte di cassazione che, con l’ordinanza 16799 del 23 luglio 2014, ha respinto il ricorso di una moglie separata contro la decisione della Corte d’appello di Ancona che ha confermato la separazione dei coniugi con addebito a carico del marito e l’imposizione di un assegno mensile di mantenimento in favore della moglie e la revoca del contributo al mantenimento del figlio e dell’assegnazione della casa coniugale.
Per la Suprema corte, in linea con la Corte marchigiana, è legittima la revoca dell’assegno di mantenimento a favore del figlio 35enne che, volontariamente, ha presentato le dimissioni dal posto di lavoro in banca. Tale decisione non è in contrasto con l’ ‘età, ed infatti il precedente lavoro non esclude il suo pieno inserimento nel mondo del lavoro e la sua potenzialeautosufficienza.