Accertamenti tributari e separazione. La Suprema Corte “no ad indagini esplorative”
È a discrezione del giudice ordinare gli accertamenti patrimoniali: Ed infatti il giudicante nella fattispecie in esame correttamente ha giudicato irrilevanti ed esplorative le indagini tributarie alla luce della documentazione prodotta circa il patrimonio immobiliare e i beni mobili registrati in capo al coniuge e in mancanza di qualsiasi elemento indiziario circa l’intestazione di beni a nome altrui,
Dunque ricorso respinto per chi denuncia il fatto che gli accertamenti tributari avrebbero dovuto riguardare beni non iscritti in pubblici registri, come la barca e il posto di ormeggio, nonché azioni e obbligazioni. Per Piazza Cavour l’omissione nel disporre accertamenti tributari è giustificata dalla assorbente valutazione dei rispettivi redditi che rendevano congrua la determinazione dell’assegno per i figli nella misura disposta in primo grado e l’esclusione di quello per il coniuge: al riguardo, per gli ermellini non è rilevante la deduzione di un immobile intestato alla nuova compagna né l’indicazione del possesso di un’imbarcazione «onde la corte d’appello ha giudicato solo esplorative le richieste di indagini della guardia di finanza, mancando il minimo sostegno per darvi ingresso». Ecco il principio di diritto «in tema di determinazione dell’assegno di mantenimento, l’esercizio del potere di disporre indagini patrimoniali avvalendosi della polizia tributaria costituisce una deroga alle regole generali sull’onere della prova e rientra nella discrezionalità del giudice di merito, tanto che nemmeno l’omissione di motivazione sul diniego di esercizio di tale potere è censurabile in sede di legittimità, ove, sia pure per implicito, tale diniego sia logicamente correlabile a una valutazione sulla superfluità dell’iniziativa per ritenuta sufficienza dei dati istruttori acquisiti. Non deriva, dunque, l’esigenza di tali indagini dal mero fatto che vi sia contestazione delle parti in ordine alle loro rispettive condizioni patrimoniali e reddituali, trattandosi di un potere d’intervento a fine d’indagine patrimoniale eccezionale e di natura sussidiaria, che si giustifica e trova ingresso nel solo caso in cui risulti insufficiente o inappagante il risultato dell’ordinaria dinamica dell’attività istruttoria espletata dalle parti in giudizio».