Assolto il padre che non versa il mantenimento al figlio maggiorenne studente
Non è punibile ai sensi dell’articolo 570 c.p. chi non versa il mantenimento ai figli maggiorenni anche se ancora studenti. Fatti salvi gli obblighi imposti dalla legge sul divorzio. La Suprema Corte ritorna sulla vexata questio ed in particolare suulla violazione degli obblighi di assistenza al figlio studente.
Lo ha sancito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 41832 del 7 ottobre 2014, ha annullato con rinvio la condanna emessa dalla Corte d’Appello di Palermo a carico di un padre che aveva smesso di versare il contributo in favore delle figlie.
Gli ermellini con la sentenza de quo spiegano infatti che in tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, sia l’obbligo morale sanzionato dall’art. 570, primo comma, cod. pen., che quello economico, sanzionato dal comma secondo della medesima disposizione, presuppongono la minore età del figlio non inabile al lavoro e vengono meno con l’acquisizione della capacità di agire da parte del minore conseguente al raggiungimento della maggiore età. In motivazione, la Corte ha evidenziato che la conclusione è supportata, nel primo caso, dal richiamo dell’esercizio della potestà genitoriale e, nel secondo, dal riferimento testuale ai “discendenti di età minore” che differenzia la previsione rispetto a quella prevista per l’inadempimento dell’obbligo di cui all’art. 12 – sexies della I. n. 898/1970.
Da ciò deriva che l’art. 570, comma secondo, n. 2, cod. pen., prevede come soggetti passivi solo i figli minori o inabili al lavoro, sicché non integra tale ultimo reato la violazione dell’obbligo di assicurare i mezzi di sussistenza ai figli maggiorenni, non inabili al lavoro, anche se studenti, mentre l’art. 12-sexies della I. 1° dicembre 1970, n. 898, punisce il mero inadempimento dell’obbligo di corresponsione dell’assegno di mantenimento stabilito dal giudice, in sede di divorzio, in favore dei figli senza limitazione di età, purché economicamente non autonoma.