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SORVEGLIANZA SPECIALE CON OBBLIGO O DIVIETO DI SOGGIORNO


L’inosservanza delle prescrizioni di “vivere onestamente” e di “rispettare le leggi”
non può integrare il delitto di violazione degli obblighi inerenti alla misura di
prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo o divieto di soggiorno.
Lo ha affermato la Corte costituzionale con la sentenza 25 depositata il 27 Febbraio 2019 (relatore
Giovanni Amoroso), dichiarando perciò la parziale illegittimità costituzionale
dell’articolo 75, secondo comma, del Dlgs n. 59/2011 (Codice antimafia). La
decisione rappresenta l’ultimo tassello del processo di adeguamento ai principi
espressi dalla Corte di Strasburgo nella sentenza “de Tommaso”. La Corte dei diritti
dell’uomo, infatti, aveva già riscontrato la vaghezza e la genericità delle prescrizioni
di “vivere onestamente e “rispettare le leggi” ed aveva perciò affermato la
violazione della Convenzione europea.
Anche le Sezioni unite della Corte di cassazione nella sentenza “Paternò’” avevano
riconosciuto che queste prescrizioni erano prive di quel contenuto determinato e
specifico che sarebbe stato necessario per dare loro un valore precettivo.
L’esigenza di contrastare il rischio che siano commessi reati – ragion d’essere delle
misure di prevenzione – resta comunque soddisfatta dalla facoltà per il giudice di
indicare e modulare prescrizioni specifiche nell’ambito della sorveglianza speciale.
La Corte ha esteso la dichiarazione di illegittimità anche al meno grave reato
contravvenzionale che si configura quando la violazione delle prescrizioni di “vivere
onestamente e di “rispettare le leggi” è commessa dal sorvegliato speciale, senza
obbligo o divieto di soggiorno.

STUPEFACENTI: SPROPORZIONATA LA PENA MINIMA DI OTTO ANNI DI RECLUSIONE


È sproporzionata la pena minima di otto anni prevista per i reati non lievi in materia di
stupefacenti. Lo ha stabilito la Corte costituzionale che, con la sentenza n. 40 depositata l’8 Marzo 2019
(relatrice Marta Cartabia), ha dichiarato illegittimo l’articolo 73, primo comma, del Testo unico
sugli stupefacenti (d.P.R. n. 309 del 1990) là dove prevede come pena minima edittale la
reclusione di otto anni invece che di sei. Rimane inalterata la misura massima della pena, fissata
dal legislatore in venti anni di reclusione, applicabile ai fatti più gravi.
In particolare, la Corte ha rilevato che la differenza di ben quattro anni tra il minimo di pena
previsto per la fattispecie ordinaria (otto anni) e il massimo della pena stabilito per quella di lieve
entità (quattro anni) costituisce un’anomalia sanzionatoria in contrasto con i principi di
eguaglianza, proporzionalità, ragionevolezza (articolo 3 della Costituzione), oltre che con il
principio della funzione rieducativa della pena (articolo 27 della Costituzione).
La rimodulazione da otto a sei anni del minimo edittale per i fatti non lievi è stata ricavata dalla
normativa in materia di stupefacenti. Questa misura, infatti, è stata ripetutamente considerata
adeguata dal legislatore per i fatti “di confine”, posti al margine delle due categorie di reati.
La dichiarazione di incostituzionalità arriva dopo che la Corte, con la sentenza n. 179 del 2017
aveva invitato in modo pressante il legislatore a risanare la frattura che separa le pene per i fatti
lievi e per i fatti non lievi, previste, rispettivamente, dai commi 5 e 1 dell’articolo 73 del d.P.R.
309 del 1990. Quell’invito è rimasto però inascoltato sicché la Corte ha ritenuto ormai
indifferibile il proprio intervento per correggere l’irragionevole sproporzione, più volte
segnalata dai giudici di merito e di legittimità.
La soluzione sanzionatoria adottata non costituisce un’opzione costituzionalmente obbligata e
quindi rimane possibile un diverso apprezzamento da parte del legislatore, nel rispetto del
principio di proporzionalità.