Gratuito patrocinio

Lo studio legale Tripodi lavora anche con il GRATUITO PATROCINIO A SPESE DELLO STATO, SIA IN AMBITO PENALE SIA NEI GIUDIZI DI SEPARAZIONE E DIVORZIO.

ECCO I REQUISITI

Il patrocinio a spese dello Stato può esser chiesto da chi nel procedimento è indagato, imputato, condannato, persona offesa dal reato, danneggiato che intenda costituirsi parte civile, responsabile civile o civilmente obbligato per la pena pecuniaria. A condizione che:

  • sia cittadino italiano, oppure straniero o apolide residente nello Stato;
  • non sia condannato con sentenza definitiva per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell’evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto [NOTA: prima dell’entrata in vigore del Decreto legislativo 7/3/2019, n.24, dal beneficio del patrocinio a spese dello Stato era escluso anche chi era soltanto indagato o imputato dei suddetti reati];
  • non sia assistito da più di un difensore (salvo il caso di cui all’art. 100 del citato DPR.);
  • abbia un reddito annuo imponibile, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a euro 12.838,01 [Questo limite viene periodicamente aggiornato].
    1. Ai fini della determinazione dei limiti di reddito, si deve tener conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall’IRPEF o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, ovvero ad imposta sostitutiva.
    2. Se il richiedente convive con il coniuge o altri familiari, si deve considerare la somma dei redditi di tutti i conviventi: in tal caso il limite di reddito è aumentato di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi. – Ma nei processi in cui il richiedente sia in conflitto d’interessi con gli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi si tiene conto del solo reddito personale del richiedente.
    3. Può essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti la persona offesa dai reati di cui agli articoli 572 [maltrattamenti contro familiari e conviventi], 583-bis [pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili], 609-bis [violenza sessuale], 609-quater [atti sessuali con minorenne], 609-octies [violenza sessuale di gruppo] e 612-bis [atti persecutori (c.d. stalking)], nonché, ove commessi in danno di minori, dai reati di cui agli articoli 600 [riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù], 600-bis [prostituzione minorile], 600-ter [pornografia minorile], 600-quinquies [iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile], 601 [tratta di persone], 602 [acquisto e alienazione di schiavi], 609-quinquies [corruzione di minorenne] e 609-undecies [adescamento di minorenni] del codice penale.
    4. Si ritiene superiore ai limiti previsti il reddito di chi ha già riportato condanne definitive per i reati indicati nell’art. 76, comma 4-bis, DPR 30/5/2002, n. 115. – L’interessato può, però, fornire prova contraria, come sancito dalla Corte Costituzionale con sentenza n.139 del 2010.