Gratuito patrocinio
Lo studio legale Tripodi lavora anche con il GRATUITO PATROCINIO A SPESE DELLO STATO, SIA IN AMBITO PENALE SIA NEI GIUDIZI DI SEPARAZIONE E DIVORZIO.
ECCO I REQUISITI
Il patrocinio a spese dello Stato può esser chiesto da chi nel procedimento è indagato, imputato, condannato, persona offesa dal reato, danneggiato che intenda costituirsi parte civile, responsabile civile o civilmente obbligato per la pena pecuniaria. A condizione che:
- sia cittadino italiano, oppure straniero o apolide residente nello Stato;
- non sia condannato con sentenza definitiva per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell’evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto [NOTA: prima dell’entrata in vigore del Decreto legislativo 7/3/2019, n.24, dal beneficio del patrocinio a spese dello Stato era escluso anche chi era soltanto indagato o imputato dei suddetti reati];
- non sia assistito da più di un difensore (salvo il caso di cui all’art. 100 del citato DPR.);
- abbia un reddito annuo imponibile, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a euro 12.838,01 [Questo limite viene periodicamente aggiornato].
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- Ai fini della determinazione dei limiti di reddito, si deve tener conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall’IRPEF o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, ovvero ad imposta sostitutiva.
- Se il richiedente convive con il coniuge o altri familiari, si deve considerare la somma dei redditi di tutti i conviventi: in tal caso il limite di reddito è aumentato di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi. – Ma nei processi in cui il richiedente sia in conflitto d’interessi con gli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi si tiene conto del solo reddito personale del richiedente.
- Può essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti la persona offesa dai reati di cui agli articoli 572 [maltrattamenti contro familiari e conviventi], 583-bis [pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili], 609-bis [violenza sessuale], 609-quater [atti sessuali con minorenne], 609-octies [violenza sessuale di gruppo] e 612-bis [atti persecutori (c.d. stalking)], nonché, ove commessi in danno di minori, dai reati di cui agli articoli 600 [riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù], 600-bis [prostituzione minorile], 600-ter [pornografia minorile], 600-quinquies [iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile], 601 [tratta di persone], 602 [acquisto e alienazione di schiavi], 609-quinquies [corruzione di minorenne] e 609-undecies [adescamento di minorenni] del codice penale.
- Si ritiene superiore ai limiti previsti il reddito di chi ha già riportato condanne definitive per i reati indicati nell’art. 76, comma 4-bis, DPR 30/5/2002, n. 115. – L’interessato può, però, fornire prova contraria, come sancito dalla Corte Costituzionale con sentenza n.139 del 2010.