Il dubbio nelle indagini sulla colpevolezza dell’indagato ed i facili rinvii a giudizio
In buona sostanza si dovrebbe evitare seguendo la logica del Legislatore che nelle situazioni nelle quali a chiusura indagine risulti con ragionevole certezza che l’imputato meriti il proscioglimento, nel caso di mancanza di elementi a carico ovvero quando l’istruzione dibattimentale appaia solo esplorativa e incapace di arrecare in termini di prova a carico alcun risultato utile per superare lo stato di incertezza e contraddittorietà delle indagini ,evitando in tal modo che si pervenga alla fase del giudizio con notevoli disagi materiali e strutturali alla complessa macchina giudiziaria .n questo contesto la pubblica accusa non è legittimata a valorizzare nell’ambito della pur necessaria indagine sulla condotta antigiuridica ipotetiche ed incerte alternative, concernenti l’ipotetico esistenza del reato né ad operare scelte tra molteplici soluzioni “ aperte “ che sono riservate al libero convincimento del Giudice solo in presenza di concreti dati probatori non connotati da genericità, soggettività ed arbitrarietà .