Resistenza a pubblico ufficiale, “atti di ribellione” agli agenti e giurisprudenza di legittimità
La fattispecie delittuosa della resistenza ad un pubblico ufficiale è contemplata dall’art. 337 c.p., introdotto allo scopo di tutelare la libertà d’azione del pubblico ufficiale, la quale deve potersi esplicare senza che ad essa si contrappongano ostacoli sotto forma di coazioni fisiche o morali, poste in essere da privati cittadini, allo scopo di impedire il corretto esercizio del potere concesso al funzionario pubblico per il corretto espletamento delle proprie funzioni. L’elemento materiale del delitto in esame consiste nella violenza o minaccia, posta in essere dal soggetto agente mentre il funzionario compie l’atto del suo ufficio allo scopo di opporsi all’attività medesima.
Quindi, ciò che si richiede, per la configurabilità dell’elemento oggettivo, è che la condotta dell’agente costituisca un concreto impedimento per l’esercizio del pubblico ufficio, con uno sviamento delle finalità previste normativamente, frustrando la continuità dell’attività della Pubblica Amministrazione (Cass., sez. VI, 26.9.2003, n. 37041
La violenza o minaccia devono essere reali e connotare un’ efficacia causale, un’ idoneità a coartare o ostacolare l’ agire, esprimendo, in tal modo, un finalismo lesivo del soggetto agente.
Per completezza sul punto si riporta una sentenza della Suprema Corte che afferma “le espressioni usate nei confronti di un pubbico ufficiale non rivolte ad ostacolare ma a contestare l’ operato, non rientrano nella resistenza ma nel reato di minaccia semplice” (fattispecie relativa ad un detenuto che aveva detto ad una guardia penitenziaria ti spacco la faccia) (Cass. 31544/09).
La fuga, come da indirizzo riconosciuto che ci fornisce la giurisprudenza, non è mai valutabile come resistenza, Sul punto la Suprema Corte osserva che “la fuga non integra il reato di resistenza, essendo necessario che ad essa si accompagnino manovre che concretino l’ applicazione di una vera e propria intimidazione contro il pubblico ufficiale atta a paralizzare o contrastare l’ attività di costui”.