Smarrimento assegno e calunnia
Il caso :
L’imputato , persona incensurata ha provato a spiegare al Giudice in sede di esame il particolare momento di travaglio psicologico che lo ha portato a formulare una avventata denuncia di smarrimento . Tale denuncia non deve essere valutata come calunniosa, ,difettando nel caso di specie la consapevolezza dell’innocenza dell’accusato da parte del danneggiato . Ed infatti, la vorticosa movimentazione del conto effettuata in quel momento da parte di un soggetto poco avvezzo a transazioni che si voleva improvvisare imprenditore e la particolare situazione familiare del momento ,ben rappresentata al giudice di fase s,ono elementi utili a far emergere l’errore cui è incorso l’imputato . Prova ne sia che a distanza di soli sette giorni dall’emissione dell’assegno poi bloccato lo stesso emetteva altro assegno di pari importo alla persona asseritamente calunniata Orbene tali circostanze provano la mancanza del dolo a parere del difensore ovvero il dubbio che l’imputato nutrisse in ordine all’effettivo smarrimento, non avendo annotato nella matrice né la causale né il soggetto prenditore né l’effettivo importo .
Sul punto la Suprema Corte pur avendo sempre mantenuto un atteggiamento di rigore nei confronti di colui che denuncia l’assegno come smarrito ravvisandone i profili della calunnia indiretta ha comunque sempre valorizzato alcune circostanze di natura ambientale. Ed infatti in una recente sentenza in un caso analogo quanto quanto all’elemento psicologico ( dolo ) ha osservato ” la complessità della vicenda riguardante la compravendita , la dazione di assegni girati , la presenza di piu’ scritture private regolatrici dei rapporti a tutto voler concedere ha ingenerato una situazione di dubbio nel ricorrente su un assegno consegnato ben otto mesi prima rispetto alla denuncia di smarrimento . Non sussiste il delitto di calunnia se emerge che la volontà calunniosa dell’imputato sia “incerta” in funzione dell’esercizio del suo diritto di difesa, ed in relazione alla particolare dinamica che ha caratterizzato lo sviluppo dei fatti”.